DECRETO INGIUNTIVO

Il decreto ingiuntivo è un istituto previsto dagli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile. Attraverso tale provvedimento il giudice, previa richiesta del titolare di un credito, ordina al soggetto debitore di adempiere l'obbligazione assunta entro un determinato lasso di tempo.

Quando può essere richiesto un decreto ingiuntivo? Quali sono le condizioni per poter chiedere un’ingiunzione di pagamento e come è possibile opporsi? In questo articolo del nostro glossario analizzeremo tutti questi aspetti, facendo chiarezza riguardo questo importante strumento.

Cosa prevede il decreto ingiuntivo?
Il decreto ingiuntivo è un provvedimento adottato da un giudice, su richiesta del creditore, attraverso il quale un soggetto debitore viene sollecitato a saldare il proprio onere (ad esempio il pagamento di una certa somma di denaro) entro un determinato periodo di tempo (solitamente 40 giorni). Tale provvedimento, disciplinato dagli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile, ha come oggetto l’ingiunzione del pagamento di una somma di denaro o la consegna di quanto dovuto al creditore.

Quando può essere richiesto il decreto ingiuntivo?
Il decreto ingiuntivo è subordinato all’esistenza di determinati requisiti indicati nell’art. 633 del codice di procedura civile.

La scelta di ricorrere all'ingiunzione di pagamento può essere intrapresa esclusivamente per la tutela di diritti di credito, che fanno riferimento ad un oggetto specifico (una somma di denaro o una determinata quantità di cose fungibili ovvero la consegna di una cosa mobile determinata).

Altro elemento necessario è il requisito della prova scritta. Infatti, il decreto ingiuntivo viene emesso dopo che il creditore fornisce al giudice prova scritta del proprio credito. La norma annovera tra i documenti che possono essere considerati come prova scritta:
● Le polizze e le promesse unilaterali per scrittura privata;
● i telegrammi;
● gli estratti autentici delle scritture contabili.
● in alcuni casi, la giurisprudenza considera prova scritta anche le fatture.


L'opposizione al decreto ingiuntivo
Qualora il debitore lo voglia può opporsi al provvedimento. L’opposizione al decreto ingiuntivo, infatti, può essere fatta entro 40 giorni dalla data in cui il decreto ingiuntivo è stato notificato. Il termine, in base a quanto previsto dall’articolo 641 del codice di procedura civile, può essere ridotto a 10 giorni o aumentato fino a 60 giorni.

Con l'opposizione, si avvia la seconda fase del procedimento di ingiunzione, caratterizzata da un giudizio che si svolge in base alle norme del processo ordinario presso lo stesso tribunale che ha adottato il provvedimento.

In alcuni casi tuttavia, ai sensi dell’articolo 650 del codice di procedura civile, l’opposizione può essere avanzata anche dopo la scadenza dei termini fissati nel decreto. Si tratta dei casi in cui il soggetto ingiunto, a causa di irregolarità della notifica o di forza maggiore, non è riuscito a venire a conoscenza del provvedimento in maniera tempestiva.

Il decreto ingiuntivo esecutivo
Quando il credito è fondato su titolo di credito o su atti ricevuti da pubblici ufficiali, ossia se vi è pericolo di grave pregiudizio nel ritardo, o se il creditore produce documentazione sottoscritta dal debitore che prova il diritto fatto valere, il giudice, su istanza del ricorrente, ordina al debitore di adempiere all'obbligazione senza dilazione, autorizzando, in caso contrario, l'esecuzione provvisoria del decreto.
Negli altri casi, il decreto ingiuntivo diviene esecutivo una volta trascorsi 40 giorni dalla notifica dell’atto senza che l’ingiunto abbia fatto opposizione.


Il costo di un decreto ingiuntivo
I costi per l'emissione del decreto ingiuntivo sono relativamente contenuti. Infatti, per il creditore è sufficiente versare il contributo unificato calcolato, tenendo conto del valore del credito che vuole essere fatto valere. In caso di decreto ingiuntivo il contributo unificato è ridotto del 50%.

Nella seguente tabella sono riportati a titolo esemplificativo gli importi dovuti del contributo unificato in base al valore della causa.

A tale importo si sommano una marca da bollo del valore di 27 €, il costo per la notifica del provvedimento, il costo dell’imposta di registro, la parcella del legale, le spese per le copie dei documenti necessari e i costi di un’eventuale iscrizione di ipoteca.

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