IL MODELLO INTRASTAT


Attraverso il modello Intrastat (a volte denominato anche elenco Intrastat), viene presentata presso gli uffici competenti dell’Agenzia delle Dogane la dichiarazione riepilogativa di tutte le cessioni e gli acquisti intracomunitari di beni e, dal 2010, anche le prestazioni di servizi attive e passive di ogni soggetto titolare di partita IVA nei confronti di clienti e fornitori facenti parte di uno stato membro dell’Unione europea. Il modello Intrastat, introdotto dall'art. 50 del decreto legislativo n. 331 del 1993, fa parte del più ampio sistema Intrastat, ovvero quell’insieme di pratiche e procedure volte a garantire l’assolvimento di due funzioni essenziali, che prima della soppressione delle frontiere interne all’UE erano svolte dagli uffici doganali:

  1. Il controllo fiscale delle operazioni commerciali tra soggetti intracomunitari (la riscossione dei tributi);
  2. La determinazione statistica degli scambi intercorsi tra gli operatori nazionali e quelli degli altri Stati membri dell’Unione europea (il rilevamento delle merci in uscita e in entrata dallo Stato).

La necessità di dotarsi di un tale sistema nasce essenzialmente dalla disomogeneità delle aliquote IVA praticate nei vari paesi. Tale circostanza rende, infatti, impossibile applicare alle merci e ai servizi, che per definizione circolano liberamente nel perimetro comunitario, il meccanismo dell’IVA come applicato in ogni singolo Paese membro. Ad esempio nel caso di un bene acquistato in Danimarca e destinato nel nostro Paese, si avrebbe l’anomalia che l’IVA applicata dal venditore danese è diversa da quella che l’acquirente italiano pagherebbe se acquistasse la merce in Italia. Nel sistema Intrastat, infatti, colui che vende il bene o presta il servizio emette regolarmente fattura senza però applicare l'imposta sul valore aggiunto. Quest’ultimo, poi, come anche l’acquirente, registrerà e comunicherà l’operazione all’Agenzia delle Dogane attraverso l’apposito modello Intrastat. Gli elenchi, infine, saranno incrociati e controllati a livello centrale affinché non vengano posti in essere comportamenti di sommerso e frode fiscale.

Le operazioni intracomunitarie

Il sistema Intrastat tiene traccia delle operazioni intracomunitarie, ossia tutti gli scambi fra gli operatori appartenenti a due diversi Stati dell’Unione europea che soddisfano alcuni elementi soggettivi ed oggettivi:

  • La titolarità di un codice d’identificazione IVA comunitario attivo al momento dell’operazione. Tale requisito soggettivo è indispensabile per l’operatore che intende porre in essere scambi di natura commerciale con altri soggetti residenti negli altri Paesi intracomunitari.
  • Il carattere oneroso dell’operazione, ossia per ogni scambio è sempre e comunque previsto un costo. La presenza di questo requisito oggettivo fa sì che non si tratti di una cessione gratuita, bensì di un pagamento effettuato per entrare in possesso di una merce o vedere realizzato un determinato servizio.   
  • Il requisito di territorialità. I beni vengono trasportati o spediti nel territorio di un altro Stato membro UE. I servizi, invece, si considerano effettuati nello Stato quando sono resi a soggetti passivi all’imposta sul valore aggiunto stabiliti nel territorio dello Stato.

 

Il modello Intrastat e i territori esclusi

La compilazione del modello Intrastat è necessaria per le operazioni commerciali intrattenute con tutti i Paesi membri dell’Unione europea. Tuttavia esistono specifici territori formalmente appartenenti agli Stati appena citati, ma al contempo esclusi dall’ambito comunitario (Tab.4). Tale esclusione fa sì che le operazioni da e verso tali territori siano escluse dalle disposizioni regolanti le operazioni intracomunitarie e quindi dall’obbligo dichiarativo. I Paesi nei quali è escluso l'obbligo Intrastat sono: Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Italia, Regno Unito, Spagna.

 

Periodicità d’invio e scadenze

In merito alla periodicità d’invio dei modelli Intrastat, premesso che se non è stata finalizzata alcuna operazione non vige alcun obbligo dichiarativo, essi vanno presentati osservando una periodicità determinata dall’ammontare degli scambi realizzati nel periodo di riferimento.

Nello specifico gli elenchi Intrastat vanno obbligatoriamente presentati entro termini che possono assumere cadenza mensile o trimestrale.

  • Mensile per i contribuenti che hanno effettuato operazioni, nel trimestre di riferimento e/o in uno dei quattro trimestri precedenti, per un ammontare che supera i 50mila euro. Quest’ultimi hanno tempo per presentare gli elenchi riepilogativi fino al 25 del mese successivo a quello di riferimento.
  • Trimestrale per i contribuenti che hanno effettuato operazioni, nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni, che hanno generato un ammontare trimestrale complessivo che non eccede i 50mila euro. In questo caso gli operatori possono presentare i modelli entro il 25 del mese successivo al trimestre di riferimento.

L’eventuale superamento del valore soglia (50mila euro) in un singolo trimestre di riferimento, per chi è tenuto alla presentazione trimestrale degli elenchi, determina la modifica automatica della periodicità di presentazione. Al verificarsi di tale condizione, infatti, il contribuente passa alla periodicità mensile a partire dal mese successivo a quello nel quale è stata superata. In questo caso, per i periodi mensili già trascorsi, vanno presentati gli elenchi riepilogativi contrassegnati in maniera corretta. Il soggetto potrà tornare alla periodicità trimestrale solo se non supererà il valore soglia per almeno quattro trimestri consecutivi.  

È bene precisare che il superamento del valore soglia deve essere accertato separatamente per l’elenco dei servizi ricevuti e dei beni acquistati, da un lato, e per l’elenco dei beni venduti e dei servizi resi dall’altro. A titolo esemplificativo, quindi, uno stesso operatore potrebbe avere un obbligo dichiarativo mensile per l’elenco relativo agli acquisti e trimestrale per l’elenco relativo alle cessioni.

Va inoltre ricordato che, nel caso di superamento della soglia per una singola categoria di operazioni, scatta l’obbligo di presentazione mensile per l’intero elenco degli acquisti o per quello delle cessioni. Ad esempio se un operatore durante un trimestre realizza cessioni di beni pari a 65mila euro e presta servizi per un totale di 15mila euro, dovrà presentare il modello Intrastat relativo ai beni ceduti e quello relativo a servizi resi con cadenza mensile.

Infine i soggetti che hanno iniziato l’attività da meno di quattro trimestri presenteranno gli elenchi con cadenza trimestrale, sempre che, nei trimestri già trascorsi e in quello in corso, non sia stato superato per ciascuna categoria il limite di 50mila euro.

Le sanzioni Intrastat

La mancata o errata presentazione del modello Intrastat è secondo la normativa vigente fonte di sanzioni che variano in base alla tipologia della violazione riscontrata. Le sanzioni applicabili, infatti, sono diverse a seconda che le violazioni riguardino i dati riepilogativi raccolti a fini statistici o quelli raccolti a fini fiscali.

Nel caso di una violazione statistica le imprese sono passibili di una sanzione amministrativa che può andare da 516 a 5164 euro, ridotta della metà nel caso in cui i dati siano integrati entro il termine stabilito dall’ufficio competente.

In particolare la sanzione prevista per leviolazioni statistiche è applicabile solo agli operatori che realizzano scambi commerciali con i paesi UE per un ammontare complessivo uguale o superiore a 750mila euro (come indicato dal D.P.R. del 19 luglio 2013). Quest’ultima può essere applicata una solta volta per ogni elenco a prescindere dal numero delle transazioni mancanti o riportate in maniera errata.

  • Tipo di violazione:omissione o inesattezze dei dati Sanzione: da 516 a 5164 euro
  • Tipo di violazione:omissione o inesattezze dei dati, purché integrati entro il termine fissato dall’ufficio competente Sanzione da 258 a 2582 euro
  • Tipo di violazione:correzione o integrazione spontanea dei dati inesatti o mancanti nessuna sanzione

 

Il ravvedimento operoso

La sanzione applicabile in caso del riscontro di una violazione fiscale, ovvero l’omessa presentazione degli elenchi Intrastat o la loro, compilazione errata, irregolare o incompleta, va da 516 a 1.032 euro per ciascun elenco. Quest’ultima può essere ridotta del 50% in caso di presentazione tardiva oppure essere non applicata nel caso in cui i dati mancanti vengano integrati e corretti spontaneamente, in entrambi i casi comunque nel termine dei trenta giorni dalla richiesta dell’ufficio competente. In altre parole, se l’elenco è stato presentato, i dati mancanti o inesatti possono essere successivamente corretti o integrati senza sanzioni. Al contrario se l’elenco non è stato presentato, la sanzione è ridotta alla metà in caso di presentazione ritardata dell’elenco nel termine di 30 giorni dalla richiesta avanzata dall’ufficio competente.

Per porre rimedio all’omessa o tardiva presentazione del modello Intrastat è possibile ricorrere allo strumento del ravvedimento operoso (come disciplinato dall’articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997). Attraverso questo istituto il contribuente obbligato alla comunicazione degli elenchi Intrastat ha la possibilità di ottenere una sanzione ridotta, a patto che la violazione fiscale non sia stata già riscontrata e siano già state attivate le procedure di recupero delle somme omesse. 

L’operatore può avvalersi dell’istituto in questione e quindi regolarizzare la sua posizione nei confronti del Fisco, attraverso il versamento di 64 euro (ovvero un ottavo della sanzione minima di 516 euro), da pagare con modello F24 indicando il codice tributo "8911" (Sanzioni pecuniarie per altre violazioni tributarie relative alle imposte sui redditi, alle imposte sostitutive, all’Irap e all’Iva) e dichiarando l’anno d’imposta nel quale è stata commessa la violazione.

IL MODELLO INTRASTAT


Attraverso il modello Intrastat (a volte denominato anche elenco Intrastat), viene presentata presso gli uffici competenti dell’Agenzia delle Dogane la dichiarazione riepilogativa di tutte le cessioni e gli acquisti intracomunitari di beni e, dal 2010, anche le prestazioni di servizi attive e passive di ogni soggetto titolare di partita IVA nei confronti di clienti e fornitori facenti parte di uno stato membro dell’Unione europea. Il modello Intrastat, introdotto dall'art. 50 del decreto legislativo n. 331 del 1993, fa parte del più ampio sistema Intrastat, ovvero quell’insieme di pratiche e procedure volte a garantire l’assolvimento di due funzioni essenziali, che prima della soppressione delle frontiere interne all’UE erano svolte dagli uffici doganali:

  1. Il controllo fiscale delle operazioni commerciali tra soggetti intracomunitari (la riscossione dei tributi);
  2. La determinazione statistica degli scambi intercorsi tra gli operatori nazionali e quelli degli altri Stati membri dell’Unione europea (il rilevamento delle merci in uscita e in entrata dallo Stato).

La necessità di dotarsi di un tale sistema nasce essenzialmente dalla disomogeneità delle aliquote IVA praticate nei vari paesi. Tale circostanza rende, infatti, impossibile applicare alle merci e ai servizi, che per definizione circolano liberamente nel perimetro comunitario, il meccanismo dell’IVA come applicato in ogni singolo Paese membro. Ad esempio nel caso di un bene acquistato in Danimarca e destinato nel nostro Paese, si avrebbe l’anomalia che l’IVA applicata dal venditore danese è diversa da quella che l’acquirente italiano pagherebbe se acquistasse la merce in Italia. Nel sistema Intrastat, infatti, colui che vende il bene o presta il servizio emette regolarmente fattura senza però applicare l'imposta sul valore aggiunto. Quest’ultimo, poi, come anche l’acquirente, registrerà e comunicherà l’operazione all’Agenzia delle Dogane attraverso l’apposito modello Intrastat. Gli elenchi, infine, saranno incrociati e controllati a livello centrale affinché non vengano posti in essere comportamenti di sommerso e frode fiscale.

Le operazioni intracomunitarie

Il sistema Intrastat tiene traccia delle operazioni intracomunitarie, ossia tutti gli scambi fra gli operatori appartenenti a due diversi Stati dell’Unione europea che soddisfano alcuni elementi soggettivi ed oggettivi:

  • La titolarità di un codice d’identificazione IVA comunitario attivo al momento dell’operazione. Tale requisito soggettivo è indispensabile per l’operatore che intende porre in essere scambi di natura commerciale con altri soggetti residenti negli altri Paesi intracomunitari.
  • Il carattere oneroso dell’operazione, ossia per ogni scambio è sempre e comunque previsto un costo. La presenza di questo requisito oggettivo fa sì che non si tratti di una cessione gratuita, bensì di un pagamento effettuato per entrare in possesso di una merce o vedere realizzato un determinato servizio.   
  • Il requisito di territorialità. I beni vengono trasportati o spediti nel territorio di un altro Stato membro UE. I servizi, invece, si considerano effettuati nello Stato quando sono resi a soggetti passivi all’imposta sul valore aggiunto stabiliti nel territorio dello Stato.

 

Il modello Intrastat e i territori esclusi

La compilazione del modello Intrastat è necessaria per le operazioni commerciali intrattenute con tutti i Paesi membri dell’Unione europea. Tuttavia esistono specifici territori formalmente appartenenti agli Stati appena citati, ma al contempo esclusi dall’ambito comunitario (Tab.4). Tale esclusione fa sì che le operazioni da e verso tali territori siano escluse dalle disposizioni regolanti le operazioni intracomunitarie e quindi dall’obbligo dichiarativo. I Paesi nei quali è escluso l'obbligo Intrastat sono: Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Italia, Regno Unito, Spagna.

 

Periodicità d’invio e scadenze

In merito alla periodicità d’invio dei modelli Intrastat, premesso che se non è stata finalizzata alcuna operazione non vige alcun obbligo dichiarativo, essi vanno presentati osservando una periodicità determinata dall’ammontare degli scambi realizzati nel periodo di riferimento.

Nello specifico gli elenchi Intrastat vanno obbligatoriamente presentati entro termini che possono assumere cadenza mensile o trimestrale.

  • Mensile per i contribuenti che hanno effettuato operazioni, nel trimestre di riferimento e/o in uno dei quattro trimestri precedenti, per un ammontare che supera i 50mila euro. Quest’ultimi hanno tempo per presentare gli elenchi riepilogativi fino al 25 del mese successivo a quello di riferimento.
  • Trimestrale per i contribuenti che hanno effettuato operazioni, nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni, che hanno generato un ammontare trimestrale complessivo che non eccede i 50mila euro. In questo caso gli operatori possono presentare i modelli entro il 25 del mese successivo al trimestre di riferimento.

L’eventuale superamento del valore soglia (50mila euro) in un singolo trimestre di riferimento, per chi è tenuto alla presentazione trimestrale degli elenchi, determina la modifica automatica della periodicità di presentazione. Al verificarsi di tale condizione, infatti, il contribuente passa alla periodicità mensile a partire dal mese successivo a quello nel quale è stata superata. In questo caso, per i periodi mensili già trascorsi, vanno presentati gli elenchi riepilogativi contrassegnati in maniera corretta. Il soggetto potrà tornare alla periodicità trimestrale solo se non supererà il valore soglia per almeno quattro trimestri consecutivi.  

È bene precisare che il superamento del valore soglia deve essere accertato separatamente per l’elenco dei servizi ricevuti e dei beni acquistati, da un lato, e per l’elenco dei beni venduti e dei servizi resi dall’altro. A titolo esemplificativo, quindi, uno stesso operatore potrebbe avere un obbligo dichiarativo mensile per l’elenco relativo agli acquisti e trimestrale per l’elenco relativo alle cessioni.

Va inoltre ricordato che, nel caso di superamento della soglia per una singola categoria di operazioni, scatta l’obbligo di presentazione mensile per l’intero elenco degli acquisti o per quello delle cessioni. Ad esempio se un operatore durante un trimestre realizza cessioni di beni pari a 65mila euro e presta servizi per un totale di 15mila euro, dovrà presentare il modello Intrastat relativo ai beni ceduti e quello relativo a servizi resi con cadenza mensile.

Infine i soggetti che hanno iniziato l’attività da meno di quattro trimestri presenteranno gli elenchi con cadenza trimestrale, sempre che, nei trimestri già trascorsi e in quello in corso, non sia stato superato per ciascuna categoria il limite di 50mila euro.

Le sanzioni Intrastat

La mancata o errata presentazione del modello Intrastat è secondo la normativa vigente fonte di sanzioni che variano in base alla tipologia della violazione riscontrata. Le sanzioni applicabili, infatti, sono diverse a seconda che le violazioni riguardino i dati riepilogativi raccolti a fini statistici o quelli raccolti a fini fiscali.

Nel caso di una violazione statistica le imprese sono passibili di una sanzione amministrativa che può andare da 516 a 5164 euro, ridotta della metà nel caso in cui i dati siano integrati entro il termine stabilito dall’ufficio competente.

In particolare la sanzione prevista per leviolazioni statistiche è applicabile solo agli operatori che realizzano scambi commerciali con i paesi UE per un ammontare complessivo uguale o superiore a 750mila euro (come indicato dal D.P.R. del 19 luglio 2013). Quest’ultima può essere applicata una solta volta per ogni elenco a prescindere dal numero delle transazioni mancanti o riportate in maniera errata.

  • Tipo di violazione:omissione o inesattezze dei dati Sanzione: da 516 a 5164 euro
  • Tipo di violazione:omissione o inesattezze dei dati, purché integrati entro il termine fissato dall’ufficio competente Sanzione da 258 a 2582 euro
  • Tipo di violazione:correzione o integrazione spontanea dei dati inesatti o mancanti nessuna sanzione

 

Il ravvedimento operoso

La sanzione applicabile in caso del riscontro di una violazione fiscale, ovvero l’omessa presentazione degli elenchi Intrastat o la loro, compilazione errata, irregolare o incompleta, va da 516 a 1.032 euro per ciascun elenco. Quest’ultima può essere ridotta del 50% in caso di presentazione tardiva oppure essere non applicata nel caso in cui i dati mancanti vengano integrati e corretti spontaneamente, in entrambi i casi comunque nel termine dei trenta giorni dalla richiesta dell’ufficio competente. In altre parole, se l’elenco è stato presentato, i dati mancanti o inesatti possono essere successivamente corretti o integrati senza sanzioni. Al contrario se l’elenco non è stato presentato, la sanzione è ridotta alla metà in caso di presentazione ritardata dell’elenco nel termine di 30 giorni dalla richiesta avanzata dall’ufficio competente.

Per porre rimedio all’omessa o tardiva presentazione del modello Intrastat è possibile ricorrere allo strumento del ravvedimento operoso (come disciplinato dall’articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997). Attraverso questo istituto il contribuente obbligato alla comunicazione degli elenchi Intrastat ha la possibilità di ottenere una sanzione ridotta, a patto che la violazione fiscale non sia stata già riscontrata e siano già state attivate le procedure di recupero delle somme omesse. 

L’operatore può avvalersi dell’istituto in questione e quindi regolarizzare la sua posizione nei confronti del Fisco, attraverso il versamento di 64 euro (ovvero un ottavo della sanzione minima di 516 euro), da pagare con modello F24 indicando il codice tributo "8911" (Sanzioni pecuniarie per altre violazioni tributarie relative alle imposte sui redditi, alle imposte sostitutive, all’Irap e all’Iva) e dichiarando l’anno d’imposta nel quale è stata commessa la violazione.

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