A partire da fine luglio 2019 diviene obbligatoria, per tutti gli iscritti all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, l’applicazione dei principi dettati dalle regole tecniche pubblicate in data 23 gennaio 2019 dal CNDCEC (Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili) in materia di antiriciclaggio. Le disposizioni sono state emanate allo scopo di tutelare l'integrità del sistema economico e finanziario, permettendo ai professionisti delle categorie interessate di valutare correttamente il rischio di riciclaggio nell’esercizio delle loro prestazioni professionali. Il CNDCEC avrà anche il compito di verificare il rispetto di tali obblighi e sanzionare eventuali violazioni della normativa antiriciclaggio.
Regole tecniche CNDCEC
L’art. 11, comma 2, D.Lgs. n. 231/2007 demanda agli organismi di autoregolamentazione il compito di elaborare e aggiornare regole tecniche attuative del D.Lgs. n. 231/2007, previo parere del Comitato di sicurezza finanziaria, in materia di procedure e metodologie di analisi e valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui i professionisti sono esposti nell’esercizio della propria attività, di controlli interni, di adeguata verifica, anche semplificata della clientela e di conservazione.
Le tre regole tecniche, emanate dal CNDCEC in qualità di organismo di autoregolamentazione, sono rivolte agli iscritti all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e hanno ad oggetto i seguenti obblighi antiriciclaggio:
- autovalutazione del rischio di riciclaggio a cui sono esposti i clienti e le prestazioni professionali esercitate, oltre a valutare l’esposizione a tale rischio dei soggetti destinatari della normativa stessa, come indicato dalla metodologia della Commissione Europea;
- adeguata verifica della clientela, con particolare attenzione agli studi associati e alle società tra professionisti, nelle quali con le opportune cautele i relativi obblighi possono essere espletati in modalità centralizzata;
- conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni, sia in forma cartacea che digitale
Valutazione del rischio
L’autovalutazione del rischio di riciclaggio e/o finanziamento al terrorismo deve essere eseguita dai professionisti obbligati e non può essere delegata ad altri. Tale pratica è richiesta dal 1° gennaio 2020 e deve essere svolta con cadenza triennale, a meno che insorgano nuovi rischi, e ogni qualvolta il professionista lo ritenga opportuno.
Per semplificare l’esecuzione di tale obbligo, è stata definita una scala graduata dipendente da due fattori necessari per la valutazione, ovvero:
Questi due fattori contribuiscono a determinare il rischio residuo, il quale rappresenta un indice dell’esposizione dello studio alle attività di riciclaggio; la determinazione del valore del rischio residuo permette al professionista di applicare le misure più adeguate per la gestione e mitigazione dello stesso.
Una volta individuato rischio inerente e livello di vulnerabilità, per calcolare il rischio residuo occorre inserire i valori nella matrice di calcolo del rischio residuo. Il livello del rischio residuo varia tra i valori 1 e 4: maggiore è il valore, più alta è la probabilità che uno studio sia esposto ad attività illecite. La matrice che determina il livello di rischio residuo si basa su una ponderazione del 40% del rischio inerente e del 60% della vulnerabilità, partendo dal presupposto che la componente di vulnerabilità abbia più rilevanza nel determinare il livello di rischio residuo.
RISCHIO INERENTE (coefficiente di ponderazione =40%) |
Molto significativo |
2,2 |
2,8 |
3,4 |
4 |
Abbastanza significativo |
1,8 |
2,4 |
3 |
3,6 |
|
Poco significativo |
1,4 |
2 |
2,6 |
3,2 |
|
Non significativo |
1 |
1,6 |
2,2 |
2,8 |
|
|
Non significativo |
Poco significativo |
Abbastanza significativo |
Molto significativo |
|
VULNERABILITA’ (coefficiente di ponderazione =60%) |
Nel caso in cui le dimensioni aziendali siano vaste e vi sia un alto grado di complessità organizzativa del soggetto obbligato, l’assetto organizzativo potrà prevedere una specifica funzione antiriciclaggio. Nel caso in cui lo studio sia composto da due o più professionisti, sarò necessario introdurre la funzione antiriciclaggio e nominare un responsabile; se lo studio è invece composto da 30 o più collaboratori, occorre introdurre anche una funzione di revisione indipendente per la verifica dei presidi di controllo. La nomina e la revoca del responsabile della funzione antiriciclaggio sono di competenza del soggetto obbligato.
L’adeguata verifica del cliente avviene in maniera analoga, prendendo in considerazione:
omogenee, in termini oggettivi ed astratti; tali categorie sono espressamente indicate nelle linee guida pubblicate dal CNDCEC
Mettendo poi a confronto il livello di rischio inerente e di rischio specifico complessivo, considerando il rischio specifico più rilevante nella determinazione del rischio effettivo, si definisce il valore di quest’ultimo attraverso l’intersezione degli altri indici nella tabella seguente:
RISCHIO INERENTE (coefficiente di ponderazione =30%) |
Molto significativo |
1,9 |
2,6 |
3,3 |
4 |
Abbastanza significativo |
1,6 |
2,3 |
3 |
3,7 |
|
Poco significativo |
1,3 |
2 |
2,7 |
3,4 |
|
Non significativo |
1 |
1,7 |
2,4 |
3,1 |
|
|
Non significativo |
Poco significativo |
Abbastanza significativo |
Molto significativo |
|
RISCHIO SPECIFICO (coefficiente di ponderazione =70%) |
In base alla significatività del rischio effettivo, il professionista dovrà procedere agli obblighi di adeguata verifica con misure:
Identificazione del titolare effettivo
L’applicazione di misure di verifica rafforzate è particolarmente importante nel caso di verifica del titolare effettivo.
Basandosi sulla definizione introdotta dalla IV Direttiva Antiriciclaggio, il titolare effettivo è la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell’interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è instaurato, la prestazione professionale è resa o l’operazione è eseguita. Nel caso in cui il cliente sia un soggetto diverso da una persona fisica, è titolare effettivo la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o esercitano il controllo diretto o indiretto sul cliente. Il titolare effettivo può essere individuato facendo richiesta dei dati e documenti necessari a tale operazione (nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale), tramite qualsiasi mezzo ritenuto idoneo (mail, pec, dichiarazione del cliente). È possibile identificare tale figura anche attraverso i pubblici registri, ma non è considerato come uno degli adempimenti prescritti in occasione dell’adeguata verifica.
Per definire se il titolare effettivo sia anche qualificabile come Persona Politicamente Esposta (PEP), ovvero il soggetto (o un suo parente) ricopre o ha ricoperto in passato cariche in campo politico, militare e religioso, il professionista deve raccogliere i dati necessari a chiarirne la posizione e la sua rete di relazioni famigliari e d’affari. Si precisa che, ai fini dell’adeguata verifica rafforzata, la qualifica di persona politicamente esposta rileva esclusivamente quando il soggetto agisce in qualità di privato e non quando opera come organo dell’ente pubblico.