EVENTI LEGALI SU AZIENDA


Nelle diverse fasi di un ciclo di vita aziendale, le imprese possono avvertire il bisogno di apportare modifiche e adeguarsi al variare della situazione economica, mutando quindi l’assetto giuridico o patrimoniale. Tra i momenti fondamentali che caratterizzano la vita di una società, troviamo alcune importanti operazioni come: la trasformazione, il trasferimento d’azienda, la fusione e la scissione.

COSA SI INTENDE PER "TRASFORMAZIONE D'IMPRESA"?

La trasformazione d’impresa ha lo scopo di mutare la forma giuridica e la struttura sociale dell’impresa per renderla più adatta alle esigenze di mercato e del governo d’impresa, questa operazione comporta una modifica della veste giuridica della società, ovvero cambia forma e assetto organizzativo-giuridico, pur consentendo alla stessa di mantenere una continuità dell’attività di impresa e conservando i diritti e gli obblighi precedenti. Ai sensi dell’art. 2498 c.c. “con la trasformazione l’ente trasformato conserva i diritti e gli obblighi e prosegue in tutti i rapporti anche processuali dell’ente che ha effettuato la trasformazione”. Quest’opportunità implica una serie di vantaggi economici e fiscali derivanti anzitutto dall’evitata necessità di liquidare la società, per poterne costituire una nuova, inoltre la trasformazione è consentita anche in pendenza ad una procedura concorsuale, sempre che sia compatibile con le sue finalità.

Le trasformazioni d’impresa possono dividersi in due tipologie: eterogenee quando il passaggio da società di capitali a società con diverso scopo-fine o ad enti collettivi non societari oppure omogenee se il cambiamento sociale non implica una modifica dello scopo-fine, ad esempio il passaggio da una società di persone ad un'altra società di persone. Per quanto riguarda la giurisdizione, la trasformazione deve risultare da atto pubblico contenente le indicazioni richieste dalla legge per la costituzione della società c.d. trasformata: deve essere seguito l’assetto normativo-giuridico previsto per la “nuova società” (art. 2500 c.c.).

Quali sono le motivazioni?

I motivi che possono indurre i soci a cambiare la forma giuridica della loro società possono ricondursi a:

  • volontà di modificare il livello di responsabilità dei soci, quando, nel caso di passaggio da società di persone a società di capitali, i soci vogliono limitare alle quote o alle azioni sottoscritte la loro responsabilità patrimoniale per le obbligazioni sociali;
  • motivazioni aziendali, la crescita delle dimensioni dell'azienda è tale da non rendere più adatto l'assetto giuridico originariamente scelto
  • motivazioni di convenienza fiscale, i differenti regimi di tassazione vigenti fra società di persone e società di capitale rendono più conveniente il passaggio dall'una all'altra forma societaria;
  • obblighi di legge.


IL TRASFERIMENTO D'AZIENDA

Il trasferimento di azienda si verifica ogni qual volta che, a seguito di operazioni societarie di varia natura, il titolare dell'attività venga a mutare. Il trasferimento può riguardare l'intera azienda o parte di essa e nel secondo caso prende il nome di trasferimento di ramo d'azienda. Oltre a ciò, è necessario che la cessione avvenga con riferimento ad una vera e propria entità economica organizzata in maniera stabile la quale conservi la sua identità e consenta l'esercizio di un'attività economica finalizzata al perseguimento di uno specifico obiettivo.

Ai sensi del comma 5 dell’art. 2112 c.c., come modificato dalla legge n. 276/2003, si definisce “trasferimento d’azienda” qualsiasi operazione che comporti il mutamento nella titolarità di un’attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che conserva la propria identità a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base del quale il trasferimento è attuato.

Dalla definizione di trasferimento d’azienda si deducono gli elementi essenziali che la caratterizzano, ovvero:

  • la preesistenza di un’attività economica organizzata;
  • l’irrilevanza della presenza o dell’assenza di uno scopo di lucro;
  • la conservazione dell’identità dell’attività economica.


Come avviene?

Il trasferimento d’azienda avviene attraverso un contratto scritto, la forma è utilizzata per fini probatori e quando è la stessa natura dei beni trasferiti o il tipo di contratto a richiedere una particolare forma contrattuale oppure attraverso la stipula di un atto pubblico informatico. Il trasferimento di azienda può avvenire anche per successione, in caso di decesso del titolare (mortis causa), oppure donazione, nel momento in cui il titolare decida di trasferire la sua azienda in modo gratuito.

LA FUSIONE

La fusione costituisce un’operazione straordinaria a disposizione delle società, al fine di razionalizzare e rendere più efficiente l’organizzazione produttiva. Tale operazione rappresenta una fase importante della vita dell’impresa, viene spesso associata a delicati momenti di transizione e può essere definita come l’unione tra due o più società. La fusione, codificata dal codice civile dagli artt. 2501-2505 quater, può eseguirsi mediante costituzione di una nuova società o mediante incorporazione di una o più società.

Nel primo caso si parla di fusione propria (per unione), nel secondo caso si parla di fusione per incorporazione. Con le fusioni proprie le società coinvolte nell’operazione si estinguono dando vita ad un soggetto economico e giuridico di nuova costituzione, in questo caso le società fuse trasferiscono l’intero patrimonio attivo e passivo in capo ad una nuova società risultante. Nelle fusioni per incorporazione la società incorporata trasferisce l’intero patrimonio attivo e passivo in capo ad una società preesistente ovvero la società incorporante.

Come avviene la Fusione?

Il procedimento di fusione si articola nella predisposizione di un progetto di fusione e di una serie di ulteriori documenti prescritti dal legislatore. La fusione vera e propria avviene tramite la stipula da parte degli amministratori delle società interessate dell’atto di fusione, redatto in forma pubblica e sottoposto all’iscrizione nel registro delle imprese. Le società coinvolte nell’operazione devono aver soddisfatto i creditori, aver acquisito il loro consenso o depositare le somme in un conto vincolato per il pagamento dei crediti Tra le motivazioni principali troviamo:

  • la possibilità di aumentare le dimensioni aziendali e l’aumento della produttività
  • a livello amministrativo la fusione può essere un’opportunità per ridurre i costi di amministrazione, di produzione e vendita
  • dal punto di vista commerciale è possibile aumentare la propria competitività nei mercati, ampliare la gamma di prodotti o migliorare le tecniche di commercializzazione.
  • Infine trovano spazio anche le motivazioni tecnologiche per quanto riguarda l’acquisizione di know how, brevetti o licenze e finanziarie per poter aumentare la capacità di credito sul mercato e migliorare l’accesso ai mercati finanziari.


LA SCISSIONE

La scissione è l’operazione opposta alla fusione introdotta con il d.lgs. 16 gennaio 1991 n. 22, attraverso la scissione il patrimonio di un ente viene suddiviso e attribuito, anche solo in parte, ad altre società preesistenti o di nuova costituzione. La scissione, ai sensi dell'art. 2506, può essere attuata secondo due distinte modalità: La scissione è totale quando tutto il patrimonio della società scissa viene attribuito alla o alle società beneficiarie, quando una parte del patrimonio rimane in carico alla società scissa si parla invece di scissione parziale. Per quanto riguarda le quote di partecipazione abbiamo un’ulteriore suddivisione per tipologia, la prima viene chiamata scissione proporzionale quando i soci delle società partecipanti alla scissione mantengono nelle società beneficiarie la stessa percentuale di partecipazione mentre in quella non proporzionale le quote di partecipazione nella scissa e nella beneficiaria sono diverse.

Come avviene la scissione?

Il procedimento di scissione si articola in tre fasi: progetto, delibera e atto di scissione. Tutte le fasi sono separate da un arco temporale tale da permettere ai soci e ai creditori sociali non consenzienti di prendere visione dei documenti dell’operazione, di apportare eventuali modifiche e di opporsi al processo di scissione. Il progetto di scissione è redatto dall’organo amministrativo della società che intende prendere parte all’operazione e va iscritto nel registro delle imprese dei luoghi in cui hanno sede le società coinvolte o pubblicato sul sito internet della società garantendo sicurezza del sito web, l’autenticazione del documento e la certezza della data di pubblicazione.

Decorsi almeno 30 giorni dal deposito del progetto avviene la delibera della scissione da parte dei soci e decorsi 60 giorni dall’iscrizione della delibera, in assenza di opposizione, è possibile redigere l’atto di scissione che si conclude con la redazione dell’atto pubblico firmato dai rappresentanti legali.

EVENTI LEGALI SU AZIENDA


Nelle diverse fasi di un ciclo di vita aziendale, le imprese possono avvertire il bisogno di apportare modifiche e adeguarsi al variare della situazione economica, mutando quindi l’assetto giuridico o patrimoniale. Tra i momenti fondamentali che caratterizzano la vita di una società, troviamo alcune importanti operazioni come: la trasformazione, il trasferimento d’azienda, la fusione e la scissione.

COSA SI INTENDE PER "TRASFORMAZIONE D'IMPRESA"?

La trasformazione d’impresa ha lo scopo di mutare la forma giuridica e la struttura sociale dell’impresa per renderla più adatta alle esigenze di mercato e del governo d’impresa, questa operazione comporta una modifica della veste giuridica della società, ovvero cambia forma e assetto organizzativo-giuridico, pur consentendo alla stessa di mantenere una continuità dell’attività di impresa e conservando i diritti e gli obblighi precedenti. Ai sensi dell’art. 2498 c.c. “con la trasformazione l’ente trasformato conserva i diritti e gli obblighi e prosegue in tutti i rapporti anche processuali dell’ente che ha effettuato la trasformazione”. Quest’opportunità implica una serie di vantaggi economici e fiscali derivanti anzitutto dall’evitata necessità di liquidare la società, per poterne costituire una nuova, inoltre la trasformazione è consentita anche in pendenza ad una procedura concorsuale, sempre che sia compatibile con le sue finalità.

Le trasformazioni d’impresa possono dividersi in due tipologie: eterogenee quando il passaggio da società di capitali a società con diverso scopo-fine o ad enti collettivi non societari oppure omogenee se il cambiamento sociale non implica una modifica dello scopo-fine, ad esempio il passaggio da una società di persone ad un'altra società di persone. Per quanto riguarda la giurisdizione, la trasformazione deve risultare da atto pubblico contenente le indicazioni richieste dalla legge per la costituzione della società c.d. trasformata: deve essere seguito l’assetto normativo-giuridico previsto per la “nuova società” (art. 2500 c.c.).

Quali sono le motivazioni?

I motivi che possono indurre i soci a cambiare la forma giuridica della loro società possono ricondursi a:

  • volontà di modificare il livello di responsabilità dei soci, quando, nel caso di passaggio da società di persone a società di capitali, i soci vogliono limitare alle quote o alle azioni sottoscritte la loro responsabilità patrimoniale per le obbligazioni sociali;
  • motivazioni aziendali, la crescita delle dimensioni dell'azienda è tale da non rendere più adatto l'assetto giuridico originariamente scelto
  • motivazioni di convenienza fiscale, i differenti regimi di tassazione vigenti fra società di persone e società di capitale rendono più conveniente il passaggio dall'una all'altra forma societaria;
  • obblighi di legge.


IL TRASFERIMENTO D'AZIENDA

Il trasferimento di azienda si verifica ogni qual volta che, a seguito di operazioni societarie di varia natura, il titolare dell'attività venga a mutare. Il trasferimento può riguardare l'intera azienda o parte di essa e nel secondo caso prende il nome di trasferimento di ramo d'azienda. Oltre a ciò, è necessario che la cessione avvenga con riferimento ad una vera e propria entità economica organizzata in maniera stabile la quale conservi la sua identità e consenta l'esercizio di un'attività economica finalizzata al perseguimento di uno specifico obiettivo.

Ai sensi del comma 5 dell’art. 2112 c.c., come modificato dalla legge n. 276/2003, si definisce “trasferimento d’azienda” qualsiasi operazione che comporti il mutamento nella titolarità di un’attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che conserva la propria identità a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base del quale il trasferimento è attuato.

Dalla definizione di trasferimento d’azienda si deducono gli elementi essenziali che la caratterizzano, ovvero:

  • la preesistenza di un’attività economica organizzata;
  • l’irrilevanza della presenza o dell’assenza di uno scopo di lucro;
  • la conservazione dell’identità dell’attività economica.


Come avviene?

Il trasferimento d’azienda avviene attraverso un contratto scritto, la forma è utilizzata per fini probatori e quando è la stessa natura dei beni trasferiti o il tipo di contratto a richiedere una particolare forma contrattuale oppure attraverso la stipula di un atto pubblico informatico. Il trasferimento di azienda può avvenire anche per successione, in caso di decesso del titolare (mortis causa), oppure donazione, nel momento in cui il titolare decida di trasferire la sua azienda in modo gratuito.

LA FUSIONE

La fusione costituisce un’operazione straordinaria a disposizione delle società, al fine di razionalizzare e rendere più efficiente l’organizzazione produttiva. Tale operazione rappresenta una fase importante della vita dell’impresa, viene spesso associata a delicati momenti di transizione e può essere definita come l’unione tra due o più società. La fusione, codificata dal codice civile dagli artt. 2501-2505 quater, può eseguirsi mediante costituzione di una nuova società o mediante incorporazione di una o più società.

Nel primo caso si parla di fusione propria (per unione), nel secondo caso si parla di fusione per incorporazione. Con le fusioni proprie le società coinvolte nell’operazione si estinguono dando vita ad un soggetto economico e giuridico di nuova costituzione, in questo caso le società fuse trasferiscono l’intero patrimonio attivo e passivo in capo ad una nuova società risultante. Nelle fusioni per incorporazione la società incorporata trasferisce l’intero patrimonio attivo e passivo in capo ad una società preesistente ovvero la società incorporante.

Come avviene la Fusione?

Il procedimento di fusione si articola nella predisposizione di un progetto di fusione e di una serie di ulteriori documenti prescritti dal legislatore. La fusione vera e propria avviene tramite la stipula da parte degli amministratori delle società interessate dell’atto di fusione, redatto in forma pubblica e sottoposto all’iscrizione nel registro delle imprese. Le società coinvolte nell’operazione devono aver soddisfatto i creditori, aver acquisito il loro consenso o depositare le somme in un conto vincolato per il pagamento dei crediti Tra le motivazioni principali troviamo:

  • la possibilità di aumentare le dimensioni aziendali e l’aumento della produttività
  • a livello amministrativo la fusione può essere un’opportunità per ridurre i costi di amministrazione, di produzione e vendita
  • dal punto di vista commerciale è possibile aumentare la propria competitività nei mercati, ampliare la gamma di prodotti o migliorare le tecniche di commercializzazione.
  • Infine trovano spazio anche le motivazioni tecnologiche per quanto riguarda l’acquisizione di know how, brevetti o licenze e finanziarie per poter aumentare la capacità di credito sul mercato e migliorare l’accesso ai mercati finanziari.


LA SCISSIONE

La scissione è l’operazione opposta alla fusione introdotta con il d.lgs. 16 gennaio 1991 n. 22, attraverso la scissione il patrimonio di un ente viene suddiviso e attribuito, anche solo in parte, ad altre società preesistenti o di nuova costituzione. La scissione, ai sensi dell'art. 2506, può essere attuata secondo due distinte modalità: La scissione è totale quando tutto il patrimonio della società scissa viene attribuito alla o alle società beneficiarie, quando una parte del patrimonio rimane in carico alla società scissa si parla invece di scissione parziale. Per quanto riguarda le quote di partecipazione abbiamo un’ulteriore suddivisione per tipologia, la prima viene chiamata scissione proporzionale quando i soci delle società partecipanti alla scissione mantengono nelle società beneficiarie la stessa percentuale di partecipazione mentre in quella non proporzionale le quote di partecipazione nella scissa e nella beneficiaria sono diverse.

Come avviene la scissione?

Il procedimento di scissione si articola in tre fasi: progetto, delibera e atto di scissione. Tutte le fasi sono separate da un arco temporale tale da permettere ai soci e ai creditori sociali non consenzienti di prendere visione dei documenti dell’operazione, di apportare eventuali modifiche e di opporsi al processo di scissione. Il progetto di scissione è redatto dall’organo amministrativo della società che intende prendere parte all’operazione e va iscritto nel registro delle imprese dei luoghi in cui hanno sede le società coinvolte o pubblicato sul sito internet della società garantendo sicurezza del sito web, l’autenticazione del documento e la certezza della data di pubblicazione.

Decorsi almeno 30 giorni dal deposito del progetto avviene la delibera della scissione da parte dei soci e decorsi 60 giorni dall’iscrizione della delibera, in assenza di opposizione, è possibile redigere l’atto di scissione che si conclude con la redazione dell’atto pubblico firmato dai rappresentanti legali.