Nell’ambito del diritto fallimentare italiano, le procedure concorsuali sono gli strumenti giudiziali tramite i quali viene gestita una situazione di crisi aziendale, nell’eventualità in cui l’impresa non sia in grado di far fronte a tutti i suoi obblighi con i metodi di pagamento tradizionali. Quando la situazione economica-finanziaria di una società arriva a questo punto critico, significa che essa è in stato di insolvenza e, pertanto, si sta avviando verso il fallimento. In questa situazione, il legislatore ha predisposto una serie di misure per consentire una buona gestione della crisi dell’impresa e, di conseguenza, per assicurarsi che le conseguenze negative sui soggetti esterni, aventi interessi nei confronti dell’azienda medesima, vengano limitate il più possibile. L’applicazione del fallimento e delle procedure concorsuali in generale è disciplinata dal Regio Decreto del 16 marzo 1942 n. 267, il quale è stato successivamente modificato dalla legge n.80 del 14 maggio 2005, la quale delegava al governo la riforma delle procedure concorsuali, e dal decreto legislativo n. 5 del 9 gennaio 2006, il quale portò alla rivisitazione del processo fallimentare, oltre che alla modifica dei requisiti per richiedere il fallimento e dei poteri del curatore e del comitato dei creditori.
Le procedure concorsuali si possono differenziare in base al loro scopo (conservazione dell’impresa o liquidazione dei suoi beni), alle modalità con cui si intende perseguirlo (definizione di un accordo con i creditori o di una procedura determinata dal debitore) e alle dimensioni e tipologia dell’impresa in crisi. La caratteristica comune a tutte le procedure è la privazione di una parte dell’autonomia dell’imprenditore sottoposto ad esse, come ad esempio la temporanea impossibilità di disporre dei suoi beni e la nomina di un soggetto incaricato di supervisionare temporaneamente la gestione dell’impresa. La procedura concorsuale più nota è senza dubbio il fallimento. Esso viene disposto dalle autorità giudiziarie e ha lo scopo di garantire il soddisfacimento, dei diritti dei creditori nei confronti della società che ha dichiarato il fallimento, attraverso il pagamento almeno parziale dei debiti contratti dall’azienda nei confronti degli stessi. Il patrimonio dell’imprenditore viene pertanto liquidato e ripartito, rispettando il principio di parità di trattamento, tra i creditori. La procedura fallimentare viene normalmente gestita e coordinata mediante diversi organi, ovvero il tribunale fallimentare (garantisce la corretta amministrazione del patrimonio fallimentare), il curatore fallimentare (amministratore del patrimonio fallimentare e rappresentante in giudizio della società) e il comitato dei creditori (rappresenta la collettività dei creditori e verifica che i diritti degli stessi vengano tutelati nel corso della procedura). Il fallimento è suddiviso in tre fasi: dichiarazione del fallimento, svolgimento della procedura (suddiviso a sua volta in accertamento del passivo, liquidazione dell’attivo e ripartizione dell’attivo) e cessazione. Oltre al fallimento, fanno parte delle procedure concorsuali anche:
Le procedure in corso in capo ad una azienda sono informazioni depositate presso la CCIAA e sono pertanto richiedibili su tutte le società registrate in Camera di Commercio. Le procedure non sono invece richiedibili per ditte individuali, professionisti iscritti agli Albi e persone fisiche non registrate in Camera di Commercio.