IL TRASFERIMENTO D'AZIENDA


COSA SI INTENDE PER TRASFERIMENTO D'AZIENDA

L’articolo 2112 del codice civile costituisce la norma di riferimento in tema di trasferimento d’azienda e può essere considerato come il risultato di diversi interventi normativi susseguitesi a partire dagli anni ’90 del secolo scorso, fino al raggiungimento di una precisa e puntuale definizione di trasferimento d’azienda, ovvero:

 “qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarità di un’attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base del quale il trasferimento è attuato ivi compresi l’usufrutto o l’affitto di azienda

Per semplificare si può definire il trasferimento d'azienda come il cambiamento del titolare dell'attività, a seguito di operazioni quali cessione contrattuale, fusione, affitto o usufrutto. L’operazione di trasferimento avviene nel momento in cui si verifichino i seguenti presupposti:

  • sostituzione nella titolarità dell’impresa (a prescindere dalla tipologia contrattuale con cui tale sostituzione viene realizzata);
  • cessione di un’entità economica organizzata in modo stabile, strutturata ed autonoma ossia di un’attività economica organizzata in forma d’impresa ai sensi dell’art. 2082
  • preesistenza del complesso ceduto e conservazione della sua identità obiettiva da verificarsi sulla base del complesso delle circostanze di fatto che caratterizzano la specifica operazione tra cui: il tipo d’impresa, la cessione o meno di elementi materiali, la riassunzione o meno del personale, il trasferimento della clientela, il grado di analogia delle attività esercitate. 

 

QUALI SONO GLI EFFETTI DEL TRASFERIMENTO D'AZIENDA

Il trasferimento d’azienda comporta alcuni effetti significativi:

  • Proprietà: se l’imprenditore è proprietario, in seguito ai trasferimenti d’azienda l’acquirente ottiene la proprietà dei singoli beni. Se l’imprenditore non risulta proprietario, ma è nel possesso dei beni in virtù di contratti di usufrutto o di affitto, con la cessione d’azienda o con la cessione ramo d’azienda, l’acquirente subentra in quei rapporti contrattuali.
  • Divieto di concorrenza: il soggetto che trasferisce l’azienda, ha l’obbligo di astenersi dall’avviare una nuova impresa che possa, per le proprie caratteristiche, esercitare una concorrenza con l’azienda trasferita con l’obiettivo da parte del legislatore di evitare che la clientela possa essere “confusa”, e dunque sviata dall’azienda ceduta alla nuova, nonostante la disciplina permetta alle parti di esercitare una discreta flessibilità.
  • Successione nei contratti: un altro effetto del trasferimento d’azienda è legato alla successione nei contratti. In seguito al trasferimento del complesso dei beni, infatti, l’acquirente subentra nei contratti stipulati per l’esercizio dell’azienda con due eccezioni: la volontà di escludere un processo successorio per alcuni rapporti e la non applicazione per i contratti che abbiano carattere personale. Questa successione “automatica” si verifica indipendentemente dal consenso del contraente ceduto che potrà recedere dal contratto solamente in presenza di giusta causa.
  • Crediti dell’azienda ceduta: nel caso di trasferimento d’azienda viene previsto l’automatico passaggio dei crediti all’acquirente dell’azienda. Trova in questo caso applicazione la procedura di cui all’art. 1264 c.c., prevista dal diritto comune, che dispone l’opponibilità ai terzi debitori della cessione del credito dal giorno della notifica al debitore o della sua accettazione; la procedura specifica secondo cui l’opponibilità anche in mancanza di notifica o accettazione del debitore, consegue all’iscrizione del trasferimento dell’azienda nel Registro delle imprese. Il debitore che dovesse pagare in buona fede all’alienante viene comunque sempre considerato liberato dall’obbligo.
  • Debiti dell’azienda ceduta: stando a quanto previsto dalla legge in merito ai debiti dell’azienda ceduta, l’alienante si intende liberato dai debiti relativi all’azienda ceduta solamente se i creditori vi acconsentono. Per le aziende commerciali, se i debiti risultano dai libri contabili obbligatori, cedente e cessionario sono obbligati in solido al loro pagamento, ex art. 2560 c.c.

 

COME VENGONO TUTELATI I LAVORATORI

Quando vi è il trasferimento dell'azienda o di un ramo di essa, cambia il titolare dell'attività e quindi cambia il datore di lavoro. La legge tutela il lavoratore con alcune disposizioni specifiche e prevede che in caso di trasferimento:

  • Il rapporto di lavoro non si estingue, ma continua con il nuovo titolare dell'azienda; il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano.
  • Il lavoratore può chiedere al nuovo datore di lavoro il pagamento dei crediti da lavoro che aveva maturato al momento del trasferimento; il nuovo datore di lavoro è pertanto obbligato in solido con il vecchio titolare per tali crediti.
  • Nel caso di stipulazione di un contratto d'appalto tra azienda d'origine e ramo trasferito, il lavoratore dipendente di questo ultimo può agire in giudizio direttamente nei confronti dell'azienda di origine per obbligarla al pagamento dei debiti che questa ha contratto con il ramo trasferito.
  • Il nuovo titolare deve continuare ad applicare il contratto collettivo nazionale, in vigore al momento del trasferimento, fino alla sua scadenza.
  • Il trasferimento d'azienda non costituisce motivo di licenziamento se il trasferimento si verifica in imprese che occupano più di 15 dipendenti, è obbligatorio per il datore di lavoro avvertire con comunicazione scritta, almeno 25 giorni prima dell'atto di trasferimento, le rappresentanze sindacali che avviano procedure di analisi e verifica necessarie alla tutela dei lavoratori.

 

L’obiettivo del legislatore è comunque quello di evitare che i lavoratori possano essere pregiudicati dal compimento di operazioni di cessione. Coloro che passeranno alle dipendenze dell’impresa acquirente, di fatti, subiranno l’applicazione del contratto collettivo che regolava il rapporto di lavoro presso l’azienda ceduta e contestualmente sono conservati anche quei diritti previsti dalla legge o dal contratto individuale del singolo lavoratore trasferito.

IL TRASFERIMENTO D'AZIENDA


COSA SI INTENDE PER TRASFERIMENTO D'AZIENDA

L’articolo 2112 del codice civile costituisce la norma di riferimento in tema di trasferimento d’azienda e può essere considerato come il risultato di diversi interventi normativi susseguitesi a partire dagli anni ’90 del secolo scorso, fino al raggiungimento di una precisa e puntuale definizione di trasferimento d’azienda, ovvero:

 “qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarità di un’attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base del quale il trasferimento è attuato ivi compresi l’usufrutto o l’affitto di azienda

Per semplificare si può definire il trasferimento d'azienda come il cambiamento del titolare dell'attività, a seguito di operazioni quali cessione contrattuale, fusione, affitto o usufrutto. L’operazione di trasferimento avviene nel momento in cui si verifichino i seguenti presupposti:

  • sostituzione nella titolarità dell’impresa (a prescindere dalla tipologia contrattuale con cui tale sostituzione viene realizzata);
  • cessione di un’entità economica organizzata in modo stabile, strutturata ed autonoma ossia di un’attività economica organizzata in forma d’impresa ai sensi dell’art. 2082
  • preesistenza del complesso ceduto e conservazione della sua identità obiettiva da verificarsi sulla base del complesso delle circostanze di fatto che caratterizzano la specifica operazione tra cui: il tipo d’impresa, la cessione o meno di elementi materiali, la riassunzione o meno del personale, il trasferimento della clientela, il grado di analogia delle attività esercitate. 

 

QUALI SONO GLI EFFETTI DEL TRASFERIMENTO D'AZIENDA

Il trasferimento d’azienda comporta alcuni effetti significativi:

  • Proprietà: se l’imprenditore è proprietario, in seguito ai trasferimenti d’azienda l’acquirente ottiene la proprietà dei singoli beni. Se l’imprenditore non risulta proprietario, ma è nel possesso dei beni in virtù di contratti di usufrutto o di affitto, con la cessione d’azienda o con la cessione ramo d’azienda, l’acquirente subentra in quei rapporti contrattuali.
  • Divieto di concorrenza: il soggetto che trasferisce l’azienda, ha l’obbligo di astenersi dall’avviare una nuova impresa che possa, per le proprie caratteristiche, esercitare una concorrenza con l’azienda trasferita con l’obiettivo da parte del legislatore di evitare che la clientela possa essere “confusa”, e dunque sviata dall’azienda ceduta alla nuova, nonostante la disciplina permetta alle parti di esercitare una discreta flessibilità.
  • Successione nei contratti: un altro effetto del trasferimento d’azienda è legato alla successione nei contratti. In seguito al trasferimento del complesso dei beni, infatti, l’acquirente subentra nei contratti stipulati per l’esercizio dell’azienda con due eccezioni: la volontà di escludere un processo successorio per alcuni rapporti e la non applicazione per i contratti che abbiano carattere personale. Questa successione “automatica” si verifica indipendentemente dal consenso del contraente ceduto che potrà recedere dal contratto solamente in presenza di giusta causa.
  • Crediti dell’azienda ceduta: nel caso di trasferimento d’azienda viene previsto l’automatico passaggio dei crediti all’acquirente dell’azienda. Trova in questo caso applicazione la procedura di cui all’art. 1264 c.c., prevista dal diritto comune, che dispone l’opponibilità ai terzi debitori della cessione del credito dal giorno della notifica al debitore o della sua accettazione; la procedura specifica secondo cui l’opponibilità anche in mancanza di notifica o accettazione del debitore, consegue all’iscrizione del trasferimento dell’azienda nel Registro delle imprese. Il debitore che dovesse pagare in buona fede all’alienante viene comunque sempre considerato liberato dall’obbligo.
  • Debiti dell’azienda ceduta: stando a quanto previsto dalla legge in merito ai debiti dell’azienda ceduta, l’alienante si intende liberato dai debiti relativi all’azienda ceduta solamente se i creditori vi acconsentono. Per le aziende commerciali, se i debiti risultano dai libri contabili obbligatori, cedente e cessionario sono obbligati in solido al loro pagamento, ex art. 2560 c.c.

 

COME VENGONO TUTELATI I LAVORATORI

Quando vi è il trasferimento dell'azienda o di un ramo di essa, cambia il titolare dell'attività e quindi cambia il datore di lavoro. La legge tutela il lavoratore con alcune disposizioni specifiche e prevede che in caso di trasferimento:

  • Il rapporto di lavoro non si estingue, ma continua con il nuovo titolare dell'azienda; il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano.
  • Il lavoratore può chiedere al nuovo datore di lavoro il pagamento dei crediti da lavoro che aveva maturato al momento del trasferimento; il nuovo datore di lavoro è pertanto obbligato in solido con il vecchio titolare per tali crediti.
  • Nel caso di stipulazione di un contratto d'appalto tra azienda d'origine e ramo trasferito, il lavoratore dipendente di questo ultimo può agire in giudizio direttamente nei confronti dell'azienda di origine per obbligarla al pagamento dei debiti che questa ha contratto con il ramo trasferito.
  • Il nuovo titolare deve continuare ad applicare il contratto collettivo nazionale, in vigore al momento del trasferimento, fino alla sua scadenza.
  • Il trasferimento d'azienda non costituisce motivo di licenziamento se il trasferimento si verifica in imprese che occupano più di 15 dipendenti, è obbligatorio per il datore di lavoro avvertire con comunicazione scritta, almeno 25 giorni prima dell'atto di trasferimento, le rappresentanze sindacali che avviano procedure di analisi e verifica necessarie alla tutela dei lavoratori.

 

L’obiettivo del legislatore è comunque quello di evitare che i lavoratori possano essere pregiudicati dal compimento di operazioni di cessione. Coloro che passeranno alle dipendenze dell’impresa acquirente, di fatti, subiranno l’applicazione del contratto collettivo che regolava il rapporto di lavoro presso l’azienda ceduta e contestualmente sono conservati anche quei diritti previsti dalla legge o dal contratto individuale del singolo lavoratore trasferito.