COS'E' IL MODELLO INTRASTAT?
Il modello Intrastat (a volte denominato anche elenco Intrastat) è una dichiarazione che riporta le operazioni intracomunitarie di vendita e acquisto effettuate da un titolare di partita IVA in un dato periodo di tempo. Dal 2010, fanno parte delle dichiarazioni anche le prestazioni di servizi attive e passive di ogni soggetto titolare di partita IVA, nei confronti di clienti e fornitori facenti parte di uno stato membro dell’Unione europea. Il modello Intrastat, introdotto dall'art. 50 del decreto legislativo n. 331 del 1993, fa parte del più ampio sistema Intrastat, ovvero quell’insieme di pratiche e procedure volte a garantire il controllo fiscale delle operazioni commerciali tra i membri dell’Unione Europea e al rilevamento statistico delle merci in uscita ed in entrata nei Paesi europei. Con scambi intracomunitari ci si riferisce a tutte quelle operazioni, avvenute tra due diversi Stati membri dell’UE, le quali coinvolgono operatori che sono in grado di soddisfare i seguenti requisiti:
• Devono essere titolari di un codice d’identificazione IVA comunitario attivo al momento dell’operazione (quindi registrato correttamente nel sistema VIES).
• Lo scambio deve essere a carattere oneroso, ovvero deve sempre e comunque prevedere un costo di cessione della merce e/o del servizio.
• La territorialità, ovvero la merce deve essere effettivamente spostata dal territorio di uno Stato a quello di un altro. I servizi, invece, si considerano effettuati nello Stato quando sono resi a soggetti passivi all’imposta sul valore aggiunto stabiliti nel territorio dello Stato.
A COSA SERVE IL MODELLO INTRASTAT?
La necessità di dotarsi di un tale sistema nasce essenzialmente dalla disomogeneità delle aliquote IVA praticate nei vari paesi. Tale circostanza rende, infatti, impossibile applicare alle merci e ai servizi, che per definizione circolano liberamente nel perimetro comunitario, il meccanismo dell’IVA come applicato in ogni singolo Paese membro. Nel sistema Intrastat, infatti, colui che vende il bene o presta il servizio emette regolarmente fattura senza però applicare l'imposta sul valore aggiunto. Quest’ultimo, poi, come anche l’acquirente, registrerà e comunicherà l’operazione all’Agenzia delle Dogane attraverso l’apposito modello. Gli elenchi, infine, saranno incrociati e controllati a livello centrale affinché non vengano posti in essere comportamenti di sommerso, riciclaggio di denaro e/o frode fiscale. La compilazione del modello Intrastat è necessaria per le operazioni commerciali intrattenute con tutti i Paesi membri dell’Unione europea, ad eccezione dei seguenti territori:
• Livigno, Campione d’Italia e le acque nazionali del Lago di Lugano;
• Monte Athos;
• Dipartimenti d’oltremare francesi;
• Isola di Helgoland e territorio di Büsingen;
• Ceuta, Melilla e Isole Canarie;
• Isole Åland;
• Isole Anglo-Normanne.
QUANDO SI DEVE PRESENTARE?
Gli elenchi Intrastat vanno obbligatoriamente presentati entro termini che possono assumere cadenza mensile o trimestrale.
• Mensile per i contribuenti che hanno effettuato operazioni, nel trimestre di riferimento e/o in uno dei quattro trimestri precedenti, per un ammontare che supera i 50mila euro. Quest’ultimi hanno tempo per presentare gli elenchi riepilogativi fino al 25 del mese successivo a quello di riferimento.
• Trimestrale per i contribuenti che hanno effettuato operazioni, nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni, che hanno generato un ammontare trimestrale complessivo che non eccede i 50mila euro. In questo caso gli operatori possono presentare i modelli entro il 25 del mese successivo al trimestre di riferimento.
L’eventuale superamento del valore soglia (50mila euro) in un singolo trimestre di riferimento, per chi è tenuto alla presentazione trimestrale degli elenchi, determina la modifica automatica della periodicità di presentazione. Al verificarsi di tale condizione, infatti, il contribuente passa alla periodicità mensile a partire dal mese successivo a quello nel quale è stata superata. In questo caso, per i periodi mensili già trascorsi, vanno presentati gli elenchi riepilogativi contrassegnati in maniera corretta. Il soggetto potrà tornare alla periodicità trimestrale solo se non supererà il valore soglia per almeno quattro trimestri consecutivi. È bene precisare che il superamento del valore soglia deve essere accertato separatamente per l’elenco dei servizi ricevuti e dei beni acquistati, da un lato, e per l’elenco dei beni venduti e dei servizi resi dall’altro.
A titolo esemplificativo, quindi, uno stesso operatore potrebbe avere un obbligo dichiarativo mensile per l’elenco relativo agli acquisti e trimestrale per l’elenco relativo alle cessioni. Va inoltre ricordato che, nel caso di superamento della soglia per una singola categoria di operazioni, scatta l’obbligo di presentazione mensile per l’intero elenco degli acquisti o per quello delle cessioni. Infine i soggetti che hanno iniziato l’attività da meno di quattro trimestri presenteranno gli elenchi con cadenza trimestrale, sempre che, nei trimestri già trascorsi e in quello in corso, non sia stato superato per ciascuna categoria il limite di 50mila euro.
La mancata o errata presentazione del modello Intrastat è secondo la normativa vigente fonte di sanzioni che variano in base alla tipologia della violazione riscontrata. Le sanzioni applicabili, infatti, sono diverse a seconda che le violazioni riguardino i dati riepilogativi raccolti a fini statistici o quelli raccolti a fini fiscali. Per porre rimedio all’omessa o tardiva presentazione del modello Intrastat è possibile ricorrere allo strumento del ravvedimento operoso (come disciplinato dall’articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997).
Attraverso questo istituto il contribuente obbligato alla comunicazione degli elenchi Intrastat ha la possibilità di ottenere una sanzione ridotta, a patto che la violazione fiscale non sia stata già riscontrata e siano già state attivate le procedure di recupero delle somme omesse. L’operatore può avvalersi dell’istituto in questione e quindi regolarizzare la sua posizione nei confronti del Fisco, attraverso il versamento di 64 euro (ovvero un ottavo della sanzione minima di 516 euro), da pagare con modello F24 indicando il codice tributo "8911" (Sanzioni pecuniarie per altre violazioni tributarie relative alle imposte sui redditi, alle imposte sostitutive, all’Irap e all’Iva) e dichiarando l’anno d’imposta nel quale è stata commessa la violazione.