LE FORME LEGALI DELLE SOCIETÀ AUSTRIACHE
Le due principali forme legali delle aziende austriache sono le società di capitali, di cui fanno parte le AG (società per azioni) e le Gmbh (Società a Responsabilità Limitata), e le società di persone, come le OHG (Società in nome collettivo), le KG (Società in accomandita) e le EEG (forma alternativa alle due precedentemente citate).
GESELLSCHAFT MIT BESCHRÄNKTER HAFTUNG (GMBH) - SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA DI DIRITTO AUSTRIACO
La GmbH (simile ad una S.r.l. italiana) costituisce il tipo di società più frequentemente scelto dagli investitori. La GmbH viene costituita da uno o più soci tramite atto notarile e può dirsi validamente costituita con l’iscrizione della stessa nel Registro delle Imprese.
I soci possono avere cittadinanza austriaca o estera, essere persone fisiche o giuridiche con residenza o sede anche all’estero. I nominativi dei soci vengono iscritti nel Registro delle Imprese.
Nel caso in cui la società venga costituita da un unico socio, al posto del contratto sociale sarà rilasciata (sempre tramite atto notarile) una dichiarazione di costituzione. In Austria, contrariamente a quanto previsto dall’ordinamento italiano, una società a responsabilità limitata avente un socio unico, non è tenuta ad indicare sulla propria carta intestata l’unipersonalità del proprio assetto societario.
La domanda di iscrizione al Registro delle Imprese deve contenere vari dati, in particolare la denominazione, la sede e l’ammontare del capitale della società.
A tale domanda vanno inoltre allegati i seguenti documenti:
• contratto sociale o dichiarazione di costituzione;
• specimen di firma degli amministratori;
• delibera della nomina degli amministratori;
• conferma da parte di una banca austriaca dell’effettuato versamento del capitale sociale e che gli amministratori possono disporne liberamente;
• dichiarazione degli amministratori a riprova dell’avvenuto versamento del capitale sociale;
• eventualmente perizia da parte della Camera di Commercio Austriaca riguardo l’ammissibilità della denominazione della società, nei casi in cui la denominazione contenga dei riferimenti locali quali ad esempio “Austria”.
• eventualmente delibera della nomina di membri del Consiglio di Sorveglianza.
Il capitale sociale minimo è di EUR 35.000. Un importo pari ad almeno la metà di detta somma (EUR 17.500) deve essere versato all’atto della costituzione. Nel caso in cui il capitale sociale superi quello minimo appena indicato, il versamento da effettuare dovrà essere di almeno ¼ del capitale complessivo, in nessun caso esso sarà però inferiore ad EUR 17.500. Il capitale sociale può essere conferito in denaro ed in natura (tramite ad esempio beni mobili, immobili, diritti di marchi, imprese). La metà del capitale sociale deve essere versata in denaro. In caso di conferimento in natura e necessaria una perizia per confermare il valore del conferimento. Immediatamente dopo la registrazione della società nel registro delle imprese il capitale sociale può essere utilizzato per scopi societari.
TASSAZIONE
La GmbH, quale società di capitale, è soggetta all’imposta sui redditi delle persone giuridiche equivalente ad un’aliquota unica del 25%. Nel caso in cui la GmbH non abbia avuto degli utili, il versamento d’imposta annuo minimo è di EUR 1.750 (per le AG [Aktiengesellschaft ~ S.p.A. italiana] tale importo sale invece ad EUR 3.500). Nel caso in cui la società si trovi in perdita, i versamenti minimi effettuati non sono da considerarsi a fondo perduto, in quanto costituiscono un credito d’imposta da portare in diminuzione delle imposte dovute per gli esercizi in cui la società produrrà utili e dovrà quindi rispettare il summenzionato tasso del 25%.
AKTIENGESELLSCHAFT (AG) - SOCIETÀ PER AZIONI DI DIRITTO AUSTRIACO
La AG (simile ad una S.p.A. italiana) viene costituita anch’essa con atto notarile da uno o più fondatori. La società può dirsi costituita a tutti gli effetti con l’avvenuta iscrizione al Registro delle Imprese. I fondatori, come tutti i futuri azionisti, possono essere austriaci o stranieri, persone fisiche o giuridiche.
Le azioni in generale sono nominative, soltanto se si tratta di una società quotata in borsa le azioni possono essere al portatore. Con l’eccezione dell’azionista unico, i nominativi degli azionisti non sono riportati nel Registro delle Imprese.
Il capitale sociale minimo della AG ammonta a EUR 70.000 di cui almeno un quarto deve essere versato all’atto della costituzione.
Gli organi della AG sono i seguenti: Assemblea degli Azionisti, Consiglio di Sorveglianza (Aufsichtsrat) e Consiglio di Amministrazione/Amministratore Unico (Vorstand).
L’Assemblea degli Azionisti provvede alla nomina dei membri (minimo tre) del Consiglio di Sorveglianza e delibera sulla distribuzione degli utili. Usualmente l’Assemblea degli Azionisti prende soltanto atto del bilancio che viene compilato dal Consiglio di Amministrazione ed approvato dal Consiglio di Sorveglianza.
Al Consiglio di Sorveglianza spettano la nomina ed il controllo dell’attività degli Amministratori nonché – come menzionato - l’approvazione del bilancio. Per alcune operazioni, la legge prevede inoltre che esse vengano preventivamente approvate dal Consiglio di Sorveglianza.
Il Consiglio di Amministrazione dispone del potere di rappresentare la società nei confronti di terzi. Tale potere di rappresentanza è per legge illimitato. Eventuali limiti posti dallo Statuto o dal Consiglio di Sorveglianza hanno efficacia meramente interna.
I membri del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio di Sorveglianza non necessitano di una particolare cittadinanza.
Per la AG la legge austriaca prevede, nell’ambito della tutela degli interessi dei soci e dei creditori, disposizioni più rigorose rispetto a quelle stabilite per la GmbH. Da un punto di vista del prestigio, ciò rende questa tipologia di società preferibile. Cionondimeno occorre tener presente che, a causa soprattutto del dispendio di tempo dovuto all’osservanza di diverse regole per la tutela dei soci, i costi di una AG risultano essere ben più elevati. Già soltanto l’obbligo di istituire un Consiglio di Sorveglianza crea dei costi notevoli. La legge prevede infatti che si tenga - in intervalli trimestrali - un minimo di quattro sedute all’anno.
LE SOCIETA' DI PERSONE
La legge austriaca conosce naturalmente anche vari tipi di società di persone. La società semplice di persone (Gesellschaft bürgerlichen Rechts) è regolata dal codice civile (Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch). Questo tipo di società può essere costituita con un accordo tra due o più soci (anche oralmente) senza iscrizione al registro imprese. Tale società però non ha personalità giuridica e quindi per la maggior parte delle attività non è adatta. Poi esistono la società in nome collettivo (Offene Gesellschaft) e la società in accomandita semplice (Kommanditgesellschaft) entrambe regolate dal codice degli imprenditori (Unternehmergesetzbuch). Per questi due tipi di società è prevista l›iscrizione al registro imprese. Queste società possono avere diritti e obblighi nei confronti di terzi a nome della società. In una società a nome collettivo ogni socio ha una responsabilità personale illimitata. In caso della società in accomandita semplice questo vale soltanto per gli accomandatari, la responsabilità dei soci accomandanti invece è limitata al ammontare della loro determinata quota di responsabilità. In Austria esiste anche la possibilità di costituire una società di persone nella quale l’unico socio che risponde illimitatamente è una società di capitale (società in accomandita semplice con una società a responsabilità limitata come socio accomandatario). Cosi si riescono ad abbinare vantaggi fiscali, per i quali a volte si sceglie la società di persone con la responsabilità limitata che spesso è uno dei motivi per scegliere la società di capitali. In questo modo si può creare la cosidetta “GmbH & Co KG” che sarebbe una società in accomandita semplice, nella quale l’unico accomandatario è una GmbH.
IMPRENDITORE INDIVIDUALE
Anche una sola persona fisica può sempre iniziare un’attività imprenditoriale quale semplice imprenditore individuale sotto il suo proprio nome e conto nonché la sua responsabilità personale illimitata con il patrimonio imprenditoriale e privato. A partire da un fatturato annuale di EUR 1,000.000 oppure di EUR 700.000 in due anni consecutivi l’imprenditore individuale è tenuto di iscriversi nel Registro delle Imprese e di aggiungere alla denominazione registra une indicazione di imprenditore registrato (abbreviato “e.U.”). Ovviamente è possibile iscriversi nel Registro delle Imprese anche sotto questi valore su base volontaria. L’imprenditore individuale deve richiedere una partita IVA presso l’ufficio delle imposte e la licenza commerciale (Gewerbeberechtigung) per il tipo di attività che intende svolgere.
LICENZE D'ESERCIZIO
In Austria l’esercizio delle attività lucrative indipendenti (Gewerbe) è legato ad una licenza (Gewerbeberechtigung). Chiunque intenda esercitare un’attività lucrativa indipendente necessita - fatta eccezione per alcuni casi - di una siffatta “licenza commerciale” intestata a suo nome. La fonte primaria di diritto è il codice delle attività lucrative indipendenti (Gewerbeordnung) che, per l’esercizio di tali attività, distingue tra i requisiti generali e quelli speciali. I requisiti generali sono standardizzati per l’esercizio di una qualsiasi attività lucrativa indipendente. Essi sono:
• maggiore età
• cittadinanza austriaca, Spazio Economico Europeo (SEE), Svizzera o altri se la persona ha un permesso di soggiorno
• residenza in Austria, in uno stato membro dello SEE o la Svizzera sempre se nel caso concreto la distanza non ostacola l’attività della persona nell’impresa
• mancanza di motivi di esclusione
• inesistenza di un divieto di esercizio.
Anche una persona fisica avente residenza all’estero p.es. in Italia può esercitare un’attività lucrativa indipendente in Austria. A tal fine deve tuttavia nominare un titolare della licenza con residenza in Austria, in uno stato membro dello SEE o la Svizzera sempre se nel caso concreto la distanza non ostacola l’attività della persona nell’impresa. I requisiti speciali riguardano invece le singole attività lucrative indipendenti elencate dettagliatamente nella legge ed indicate nelle relative disposizioni. Il richiedente deve innanzitutto certificare la sua qualifica per l’attività lucrativa indipendente che intende esercitare. Per sapere quali certificazioni sono necessarie è consigliato contattare la Camera di Commercio del luogo ove è prevista la sede dell’azienda.
In genere si distingue tra le attività che non necessitano la certificazione di specifiche qualifiche (cosiddette attività libere, per esempio attività commerciali) e quelle che invece richiedono la certificazione di una specifica qualificazione professionale (cosiddette attività regolamentate, per esempio ristoratore o promotore finanziario). Un cittadino di uno stato membro dello SEE o la Svizzera che possiede una determinata formazione professionale o che ha esercitato un determinato lavoro, deve essere ammesso anche all’esercizio di una professione in Austria senza dover certificare la qualifica richiesta in Austria. Sono quindi riconosciuti i documenti del paese di origine del richiedente che dimostrano la sua qualifica. Per alcune attività esistono tuttavia divieti di indulgenza ed il richiedente straniero deve quindi soddisfare le premesse legali austriache per l’attività che intende esercitare.
LA CAMERA DI COMMERCIO CENTRALE
La camera di commercio austriaca è una parte dell’organizzazione delle camere di commercio austriache.
Ognuno dei nove Land ha la sua camera di commercio “regionale”, fermo restando che la legge relativa a tutte le attività commerciali è guidata dalla camera centrale.
Tra i compiti c’è l’impegno a disegnare il perimetro delle condizioni commerciali nel sistema legale statale così come la promozione dello sviluppo commerciale all’estero.
Questo viene espletato tramite gruppi di interesse e organi preposti alla consulenza, alla formazione per gli imprenditori così come lo sviluppo dell’economia internazionale con la presenza a livello globale di centri per la promozione dello sviluppo dell’economia oltreconfine.
LA CAMERA DI COMMERCIO ITALO-TEDESCA
La Camera di Commercio Italo-Tedesca (ITALCAM) ha sede a Monaco di Baviera ed è un'associazione di imprese, liberi professionisti e istituzioni con lo scopo di promuovere e incrementare le relazioni commerciali tra l’Italia e il mercato di lingua tedesca.
I radicati contatti con il mondo imprenditoriale e istituzionale e la consolidata esperienza ci consentono di mettere a disposizione un’ampia gamma di servizi qualificati atti a soddisfare sia le esigenze delle imprese che intendano ampliare il proprio business verso l’area di mercato di lingua tedesca sia quelle di soggetti istituzionali che desiderano sviluppare con noi attività di promozione.
Attiva dal 1926, la Camera di Commercio Italo-Tedesca è riconosciuta dal Governo italiano, ai sensi della legge 1 luglio 1970 n. 518, ed è associata di Assocamerestero, Associazione delle Camere di Commercio Italiane all’Estero.
ITALCAM è presente sia sul territorio tedesco che su quello austriaco, con una sede principale a Monaco di Baviera, un ufficio a Stoccarda e una delegazione a Vienna.
L’obiettivo dell’istituzione è sostenere la crescita dell’eccellenza italiana nel mercato di lingua tedesca attraverso attività di promozione e servizi di assistenza, fungendo da punto di riferimento affidabile in Germania e Austria.