CONTROLLO E ISCRIZIONE VIES


 COS'E' IL VIES?

Il V.I.E.S. (VAT Information Exchange System) è un sistema che permette lo scambio di informazioni tra i Paesi membri dell’Unione Europea. L’istituzione del VIES si è ritenuta necessaria in conseguenza all’abbattimento delle barriere doganali tra gli Stati della Comunità Europea in favore di un sistema di verifica partita IVA, molto più efficace nella lotta alle frodi ed all’evasione fiscale.

Tale processo ha permesso di rendere gli scambi intracomunitari più flessibili e ha portato ad una notevole riduzione dei costi amministrativi per le imprese europee. In questo quadro, il VIES permette di eseguire rapidamente un controllo partita IVA comunitaria (anche detta VAT Number) di clienti, concorrenti o fornitori, oltre a permettere l’individuazione di eventuali irregolarità negli scambi.

L’iscrizione nel VIES è inoltre un requisito fondamentale per poter usufruire del modello Intrastat, ovvero l’insieme delle procedure fiscali atte ad assicurare un corretto monitoraggio, da parte dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia delle Dogane, delle compravendite intracomunitarie. La presentazione dei modelli Intrastat è obbligatoria per tutte le società che effettuano scambi commerciali nell’ambito della Comunità Europea, poiché permettono di prevenire pratiche fraudolente e di riciclaggio.

COME FUNZIONA L'ISCRIZIONE AL VIES?

Per poter effettuare operazioni intracomunitarie, bisogna pertanto procedere all’iscrizione nell’archivio VIES. Tale operazione, totalmente gratuita, può essere messa in pratica già con la dichiarazione di inizio dell’attività di impresa, oppure successivamente tramite richiesta telematica all’Agenzia delle Entrate.

È possibile anche effettuare la disiscrizione dall’archivio VIES, qualora la società non volesse più operare nel mercato intracomunitario; il procedimento per la cancellazione deve essere richiesto obbligatoriamente per via telematica.

La cancellazione dall’archivio può avvenire in automatico se la partita IVA non ha eseguito alcuna operazione intracomunitaria nei 12 mesi precedenti. Con l’approvazione della Direttiva Europea del 4 dicembre 2018, è stato comunque reso noto che l’iscrizione al VIES, a partire dal 1° gennaio 2020, diviene condizione indispensabile per poter effettuare scambi intracomunitari in regime di non imponibilità IVA. Senza tale requisito, un’impresa nazionale potrà effettuare solamente transazioni nel mercato domestico.

Per assicurarsi che i dati anagrafici depositati dal contribuente al momento dell’inclusione nel VIES siano corretti, l’Agenzia delle Entrate deve effettuare periodicamente dei controlli per riscontrarne la correttezza. Tali controlli vengono eseguiti entro 6 mesi dalla data di avvenuta iscrizione alla banca dati VIES, ma possono essere effettuate ogni qual volta venga rilevata una variazione delle informazioni o vi sia un’incongruenza tra le dichiarazioni della società e le informazioni depositate presso l’Agenzia.

Qualora i controlli rilevino delle incongruenze nei dati depositati o nei requisiti di iscrizione, al titolare verrà notificato un provvedimento di cessazione partita IVA, il quale comporta l’esclusione immediata dalla banca dati VIES. L’esclusione dall’archivio viene resa effettiva dalla data di registrazione del provvedimento presso l’Anagrafe Tributaria. Il titolare della partita IVA può comunque richiedere di essere reinserito nella banca dati, presentando una istanza di inclusione presso l’ufficio che ha presentato il provvedimento di esclusione, anche tramite PEC. L’ufficio procederà ad una nuova inclusione successivamente ad una verifica, volta ad appurare che le incongruenze siano state correttamente risolte.