COS'È IL VIES E A COSA SERVE
Per chi opera a livello intracomunitario è obbligatorio registrarsi al VIES (acronimo di Vat Information Exchange System), un sistema di scambio automatico di informazioni finanziari tra gli stati dell’Unione.
Il sistema VIES, o VAT Information Exchange System, è un registro gestito dall'Agenzia delle Entrate che elenca le partite IVA dei soggetti titolari (come imprese o professionisti) autorizzati a condurre operazioni intracomunitarie senza l'applicazione dell'IVA. In altre parole, consente alle imprese e ai professionisti di acquistare e vendere beni o servizi tra paesi membri dell'Unione Europea senza addebitare l'IVA.
Prima di effettuare qualsiasi transazione con un'altra azienda o professionista all'interno dell'UE, è necessario verificare che la loro partita IVA sia inclusa nell'archivio VIES. Questa verifica avviene online tramite un portale fornito dall'Agenzia delle Entrate.
CHI SI DEVE ISCRIVERE e QUANDO
La registrazione su VIES è obbligatoria per tutti coloro che desiderano effettuare transazioni intracomunitarie. Per i soggetti IVA residenti UE/SEE è possibile iscriversi al VIES direttamente al momento di apertura della Partita Iva (modello AA7/10 per soggetti diversi dalle persone fisiche o modello AA9/12 per imprese individuali e lavoratori autonomi) oppure, successivamente, attraverso i servizi online messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.
Solo dopo aver effettuato l’iscrizione è possibile compiere operazioni intracomunitarie.
Novità normative e procedurali 2025/2026
Dal 14 aprile 2025 sono entrate in vigore importanti modifiche introdotte dal D.Lgs. 13/2024 e dal Provvedimento Agenzia delle Entrate n. 178713/2025:
- Obbligo di garanzia per soggetti extra-UE/SEE
- Le imprese non residenti nell’Unione Europea o nello Spazio Economico Europeo, che operano in Italia tramite rappresentante fiscale e intendono effettuare operazioni intracomunitarie, devono presentare una garanzia economica minima di 50.000 € per ottenere o mantenere l’iscrizione al VIES.
- La garanzia può essere prestata sotto forma di:
- Cauzione in titoli di Stato
- Polizza fideiussoria
- Fideiussione bancaria
- Durata minima: 36 mesi.
- Tempistiche:
- Nuovi iscritti: la garanzia va presentata contestualmente alla richiesta di inclusione nel VIES.
- Soggetti già iscritti: adeguamento entro 60 giorni (scadenza 13 giugno 2025), pena Contenzioso e dubbi di legittimità
- Nel luglio 2025 il Consiglio di Stato ha avviato un dibattito sulla legittimità di questa misura, ritenuta da alcuni operatori discriminatoria per le piccole imprese extra-UE. Tuttavia, al momento l’obbligo resta in vigore.
Differenze rispetto alle informazioni precedenti:
Prima del 2025, l’iscrizione al VIES per soggetti extra-UE non prevedeva alcuna garanzia economica. Oggi, invece, è un requisito vincolante per operare in Italia tramite rappresentante fiscale.
QUANTO COSTA L'ISCRIZIONE AL VIES
Costo dell’iscrizione al VIES
- L’iscrizione al VIES è gratuita: non sono previsti costi né dall’Agenzia delle Entrate né dalla Commissione Europea per l’inclusione o la pubblicazione del numero in banca dati.
- L’unico costo previsto riguarda la garanzia economica richiesta solo ai soggetti extra‑UE/SEE con rappresentante fiscale in Italia:
- Cauzione in titoli di Stato o equiparati;
- Fideiussione bancaria o assicurativa intestata al Direttore dell’Agenzia delle Entrate competente.
- Importo minimo: € 50.000.
- Durata obbligatoria: almeno 36 mesi (3 anni).
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QUANDO SI VIENE CANCELLATI DAL VIES
È possibile revocare l'iscrizione in due casi:
1) Mancata presentazione dei modelli Intrastat per 4 trimestri consecutivi
- volontariamente, con le stesse modalità previste per l’inserimento nel Vies, se non si prevede di effettuare più tali operazioni;
- d’ufficio, dall'Agenzia delle Entrate, previa comunicazione al titolare della Partita Iva:
- se non ci sono transazioni per un periodo prolungato, ovvero in caso di mancata presentazione dei mod. Intra per 4 trimestri consecutivi
- in caso di negativo dell’attività di controllo sulla correttezza e sulla completezza dei dati dichiarati.
La cancellazione dal VIES ha effetto dal 60° giorno successivo dalla comunicazione da parte dell’Ufficio competente.
Nel periodo intercorrente tra il ricevimento della comunicazione e la cancellazione, il soggetto interessato può chiedere ricorso e, se ci sono i presupposti, essere inserito nuovamente nel VIES.
2) Mancata prestazione della garanzia (per soggetti non UE/SEE)
Chi non rispetta l’obbligo introdotto dal D.Lgs. 13/2024 e dal Provvedimento 178713/2025 (es. mancato deposito entro il termine) viene automaticamente cancellato dal VIES, in mancanza della garanzia richiesta.
L'ISCRIZIONE AL VIES HA UNA SCADENZA?
L’iscrizione al VIES non ha una scadenza automatica: una volta inclusa, la partita IVA resta attiva nel sistema finché non intervengono cause di cancellazione o revoca.
Quando può terminare?
- Revoca volontaria: il titolare comunica la richiesta di uscita dal VIES.
- Cancellazione automatica: se non vengono presentati i modelli Intrastat per 4 trimestri consecutivi, l’Agenzia delle Entrate invia una comunicazione e, dopo 60 giorni, procede alla rimozione.
- Mancata garanzia (per soggetti extra UE/SEE): dal 14 aprile 2025 è obbligatoria una garanzia di 50.000 €; chi non la presenta nei termini viene escluso.
In sintesi: non serve rinnovo periodico, ma è necessario rispettare gli obblighi (Intrastat e, se previsto, garanzia).
COME SI FA A SAPERE SE SI È ISCRITTI AL VIES: il controllo delle partite IVA comunitarie
Ogni volta che si effettua una operazione intracomunitaria, occorre verificare che la controparte dell’operazione sia iscritta al VIES sul sito messo a disposizione dall' Agenzia delle Entrate.
CHI SIAMO
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